Tutti gli amministratori di condominio devono essere formati e aggiornati!

Tutti gli amministratori di condominio devono essere formati e aggiornati!

Lanciata
14 giugno 2019
Petizione diretta a
Parlamento Repubblica Italiana
Firme: 201Prossimo obiettivo: 500
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Lanciata da Mapi - Movimento Amministratori e Proprietari d'Immobili

Secondo il nuovo articolo 71 Bis delle Disposizioni per l’attuazione al Codice Civile, come recentemente riformato dalla Legge 220/2012: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro……… f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”. La norma in esame crea un'effettiva e ingiustificabile disparità tra l’amministratore esterno – professionista formato e aggiornato e l’amministratore interno scelto tra i condomini dello stabile senza alcun obbligo di formazione né di aggiornamento. Appare difficile ravvisare quali motivazioni abbiano spinto il Legislatore. Le competenze delle due figure sono identiche, medesime sono le maggioranze necessarie per la nomina e/o la revoca, le notevoli responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo non si attenuano se l’amministratore è interno e scelto tra i condomini dello stabile e quindi non esterno professionista. Di fatto il requisito del titolo di studio minimo e delle specifiche competenze in materia, acquisite con formazione sia iniziale sia periodica, si annulla quando l’amministratore è interno. Ossia scelto tra i condomini dello stabile. Che la residenza nel fabbricato, dia per sua natura un bagaglio di conoscenze, spendibile in una gestione, che, anche all’esito della riforma, evidenzia la necessità di accurate competenze in materia, non è un assioma sostenibile né logicamente, né giuridicamente. Non si comprendono quali siano le motivazioni che che abbiano spinto a questa discriminazione. L'articolo del Codice andrebbe modificato estendendo l'obbligo della formazione iniziale e di aggiornamento anche agli amministratori condomini dello stabile. Di fatto oggi anche se è previsto l'obbligo di legge per la formazione degli amministratori di condominio, non vi è nessuna norma che imponga all'atto della nomina in assemblea dell'amministratore l'allegazione della documentazione che attesti l'adempimento degli obblighi formativi. Solo la modifica del 14° comma dell’articolo 1129 del Codice Civile, potrebbe garantire che l'obbligo di formazione da formale diventi sostanziale per gli amministratori di condominio. Prevedendo, a pena di nullità della delibera, per l’amministratore il dovere, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, di fornire al condominio idonea prova dell’adeguamento agli obblighi di formazione e/o aggiornamento professionale.

 

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