DISPOSITIVI ANTIABBANDONO: Tutela dei bambini o interessi economici?

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO: Tutela dei bambini o interessi economici?

Lanciata
19 novembre 2019
Firme: 73Prossimo obiettivo: 100
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Perché questa petizione è importante

Questa petizione nasce dalla confusione che si è creata nei confronti della scelta migliore da fare per l'acquisto di dispositivi antiabbandono dovuta a interpretazioni soggettive di alcune disposizioni della legge da parte dei vari produttori. Il nostro scopo è quello di chiarire che proprio questi particolari punti non vanno interpretati a favore delle aziende che hanno già dispositivi sul mercato,ma vanno rispettati per non alterare la validità e la finalità della legge stessa.

Il primo problema riguarda quei sistemi/dispositivi che, basati su connessione bluetooth, necessitano della presenza dello smartphone per poter funzionare. Tali sistemi implicano che per far si che si attivino le segnalazioni che ci ricordano la presenza del bambino a bordo, il guidatore deve debba tassativamente ricordarsi di compiere l’azione aggiuntiva di portar via con sé lo smartphone. Sebbene questi sistemi siano in grado di connettersi appena si entra in auto, è pur vero che il pericolo di abbandono si corre non quando si sale ma bensì nel momento in cui si scende dall’auto, pertanto è proprio lì che i dispositivi antiabbandono devono intervenire automaticamente e non devono in nessun modo basarsi su ulteriori azioni necessariamente da compiere.

Se la sicurezza di non dimenticare un bambino in auto è legata ad un ulteriore impegno che un genitore deve ricordarsi di fare, cioè portare via con sé lo smartphone dall’auto arrivati a destinazione, tanto varrebbe obbligare semplicemente i genitori a posizionare il cellulare accanto al bambino per far sì che nel prenderlo possano far caso anche alla presenza del bambino a bordo (paradossale!).

Il Decreto Attuativo prevede che:“il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogniutilizzo senza ulteriori azioni da parte del conducente”.

Secondo voi, attivare un pulsante quando si sale in auto, attivare il bluetooth, un'applicazione, collegare un cavo e soprattutto ricordarsi di portare lo smartphone con sé quando scendiamo dall’auto, sono o no azioni aggiuntive che potrebbero essere dimenticate e rendere inutile l’uso del dispositivo stesso?

Un'altra incertezza riguarda l’universalità o meno dei dispositivi antiabbandono e l’omologazione dei seggiolini sui quali vanno installati. La legge sull’omologazione dei sistemi di ritenuta (ECE R44 e R129) ci dice che qualunque congegno aggiunto al seggiolino, può inficiarne l’omologazione: il Decreto Attuativo stesso, ci ricorda che“nell’interazione con il veicolo o l’apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione” per evitare che possa venir meno la capacità dello stesso seggiolino di proteggere il bambino durante la marcia, scopo per cui è progettato ed omologato.

Il regolamento ECE R44 prevede che ogni dispositivo accessorio ad un seggiolino debba essere testato ed omologato con lo stesso specifico modello sul quale si intenda utilizzarlo. Nonostante ciò i produttori dei dispositivi cosiddetti “universali” dichiarano di aver testato i loro sistemi solo su un piccolo numero di seggiolini, e ciò non è a quanto pare compatibile con quanto previsto dal suddetto regolamento ECE R44.

In rispetto di tale norma gli stessi produttori di seggiolini hanno tra l’altro messo in commercio dei propri dispositivi antiabbandono e li vendono come accessori dedicati alla loro linea. A loro volta tali produttori hanno dovuto testarli e certificarli, ma nonostante ciò si badano bene dal dichiararli universali, proprio perché a quanto pare la R44 non prevede affatto tale tipologia.

Altro punto che ha il sapore di una presa in giro è il fatto che il decreto permette ai produttori di dichiarare i loro dispositivi a norma e venderli semplicemente compilando un’autocertificazione di conformità; allo stesso tempo poi però specifica che la Motorizzazione potrà successivamente effettuare i controlli sulla validità di tale autocertificazione. Tuttavia nessuno chiarisce un aspetto molto critico: cosa accadrebbe se alcuni dei dispositivi fossero quindi riconosciuti non realmente conformi? In tal caso chi ne sarebbe responsabile? E chi pagherebbe per l’acquisto di un nuovo dispositivo veramente a norma? E ancora, più di ogni altra cosa, chi risponderebbe al genitore nel caso in cui il dispositivo autocertificato non dovesse funzionare correttamente nel momento di reale bisogno?

La legge deve tutelare gli interessi dei bambini e delle loro famiglie e non delle aziende che mettono in commercio prodotti, in molti casi, non all’altezza del loro compito!

Sottoscrivi se anche tu, come noi, vuoi impedire che siano fatte scelte di comodo che strumentalizzano una questione tanto delicata e importante come la sicurezza dei nostri bambini.

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