Contro il taglio errato delle nuove pensioni dal 1​.​1​.​2021

Contro il taglio errato delle nuove pensioni dal 1​.​1​.​2021

Lanciata
18 febbraio 2021
Petizione diretta a
Presidenti Commissioni Lavoro e Previdenza di Camera e Senato (Parlamento italiano)
Firme: 150Prossimo obiettivo: 200
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Perché questa petizione è importante

Illustrissimo Signor Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza della Camera dei Deputati,

Illustrissimo Signor Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza del Senato della Repubblica,

La Riforma delle pensioni Sacconi, con la L. 102/2009, art. 22-ter, comma 2, ha introdotto l’adeguamento, con cadenza quinquennale, dell’età di pensionamento alla speranza di vita. Poi lo ha modificato sostanzialmente con la Legge 30.7.2010, n.122, art. 12, comma 12-bis, ter, ecc. rendendolo a cadenza triennale. Con la stessa L. 122/2010, art. 12, comma 12-bis, ha attribuito al “Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il compito di emanare un decreto direttoriale almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento e che, come stabilito dal successivo comma ter, “aggiorna con cadenza triennale i requisiti di età e di anzianità contributiva in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.”.

La Riforma delle pensioni Fornero, con la L. 214/2011, art. 24, ha esteso l’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita alle pensioni anticipate (comma 12) e ha modificato la periodicità dell’aggiornamento da triennale a biennale sia dell’età di pensionamento (comma 13), sia dei coefficienti di trasformazione[*] (comma 16).

[*] "L’importo pensionistico contributivo si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione (il montante contributivo individuale si determina sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare)."

In entrambi i casi (ma scambiandosi i ruoli), i soggetti che materialmente firmano il decreto direttoriale, a pena di sanzione erariale, sono il Ragioniere Generale dello Stato (MEF) e la Direttrice Generale Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ho scritto loro due volte,[1] per evidenziare che sbagliano ad interpretare le norme pensionistiche, adducendo come prova documentale anche la stessa relazione tecnica della L. 214/2011 (co-elaborata da MinLav ed RGS), che al di là di ogni ragionevole dubbio attesta più volte che l’adeguamento del 2019 è triennale, per cui il successivo adeguamento biennale dovrà decorrere dal 2022, e non dal 2021, come erroneamente interpretano il Ragioniere Generale e la Direttrice Generale Previdenza (e tutti gli altri, incluso il Parlamento - si vedano, ad esempio, le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 -, che si sono allineati).

L’errata interpretazione viene esposta nella tabella a pag. 42 (https://democraticieriformisti.files.wordpress.com/2011/12/relazione-tecnica.pdf#page=42 l’evidenziazione in colore giallo dell’anno 2021 è nell’originale), la quale fa scattare l’adeguamento biennale dal 2019, che determina lo scatto a decorrere dal 2021 anziché dal 2022.

Per contro, la stessa relazione tecnica, contraddicendo quanto riportato dalla sua tabella a pag. 42, attesta nel commento che l’adeguamento dell’età di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione del 2019 è triennale, e lo attesta sia a pag. 38, riproducendo fedelmente e correttamente la norma di legge (art. 24, comma 13):

«- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;»

sia, ancora più chiaramente scrivendo l’aggettivo «triennali» due volte nella stessa frase, a pag. 49 (dove, di tutta evidenza, manca nel periodo da me riportato un segno di interpunzione dopo le parole «4 mesi»):

«per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi[; N.d.A.] per gli adeguamenti successivi [dal 2022, N.d.A.] opera la nuova periodicità biennale.»

Come extrema ratio e poiché queste loro errate interpretazioni sono presenti anche in leggi, ho inviato per conoscenza le lettere anche al Presidente della Repubblica.

Il Segretariato Generale del Quirinale, avendo evidentemente trovato fondate le mie osservazioni, mi ha comunicato il 4 marzo 2019 di aver trasformato la mia lettera del 23 febbraio 2018 in un esposto e di averlo trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “per l’esame di competenza”.

Ma i due Alti Dirigenti, Biagio Mazzotta e Concetta Ferrari, non se ne sono dati per intesi ed hanno ripetuto l’errata interpretazione nel Decreto direttoriale del 5 novembre 2019.

Ho allora riscritto loro[2] e poi contattato telefonicamente prima la Ragioneria Generale dello Stato (senza risultato), la Segreteria della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (il centralinista ha disposizione di non passarle nessun cittadino semplice) e poi la Segreteria della Direzione Generale Previdenza (nel suo sito c’è il numero telefonico diretto), con la quale ho avuto un’interlocuzione, ma - pur avendo il funzionario delegato per la risposta (Francesco Saverio Longo), riconosciuto che non avevo torto e poi l’aveva già redatta (tre mesi dopo) -, mi ha comunicato che non potevano trasmettermela per decisione – mi ha detto – del Capo Divisione III Stefano Listanti; esito negativo del quale ho informato il Segretariato Generale del Quirinale.[3]

I due Alti Dirigenti hanno poi emanato un altro decreto direttoriale del 1 giugno 2020, relativamente all’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (che la Riforma Dini aveva stabilito decennale, modificato poi dalla Riforma Damiano in triennale e dalla Riforma Fornero in biennale), ed anche per questo aggiornamento hanno erroneamente fissato la decorrenza biennale dall’1.01.2021.

Anche in questo decreto essi riportano la chiarissima norma pensionistica della Riforma Fornero:

“e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019”,

non avvertendo – come rilevai nella lettera precedente – neppure questa volta l’evidente illogicità della loro interpretazione, dal momento che, se la periodicità biennale vale per “le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019”, significa necessariamente, dal punto di vita logico, che quella del 2019 NON può essere anch’essa biennale, ma triennale.

Evidenzio che le varie interpretazioni errate di RGS e DG Previdenza (decorrenza della periodicità degli aggiornamenti dell’età di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione ed esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita) si tradurranno in un danno economico per tutti i futuri pensionati (io sono già in pensione).

Tali errate interpretazioni, infatti, impattano negativamente su tre fattori: (i) decorrenza della periodicità biennale dell’adeguamento (a) dell’età di pensionamento alla speranza di vita e (b) dei coefficienti di trasformazione; e (ii) esclusione, dal calcolo, delle diminuzioni della speranza di vita, come ora è già previsto a causa della pandemia in corso.

A seguito dell’emanazione di questo ultimo decreto, tutti i media hanno segnalato il calo delle pensioni dal 1° gennaio 2021.

Né i Sindacati, né i Media, né la professoressa Elsa Fornero, da me informati, mi hanno aiutato in questa specifica impresa che porto avanti da solo da tre anni o, più in generale, sulla disinformazione prima nazionale e poi mondiale, che coinvolge anche gli esperti, i docenti universitari, ministri, parlamentari ed Enti terzi, inclusi l’INPS e l’UPB, sulle Riforme delle pensioni Sacconi e Fornero, con una erronea attribuzione alla seconda di norme importanti della prima, disinformazione che contrasto da solo da una decina d’anni e sulla quale – unitamente a quella ancor più grave che riguarda le manovre finanziarie correttive della XVI legislatura - andrebbe fatta una indagine approfondita (vi ho scritto su un saggio di 307 pagine, utilizzando come fonte anche gli ottimi dossier del Servizio Studi della Camera o del Senato).

In data 22.06.2020, ho trasformato la mia lettera in una Petizione al Parlamento[4] (Camera e Senato), per averne l’interpretazione autentica delle norme non correttamente interpretate; la petizione, come prevede la procedura, è stata letta in Aula (qui alla Camera, a 12:35 https://www.radioradicale.it/scheda/611472/seduta-376a-xviii-legislatura ) e assegnata alla Commissione competente (Lavoro e Previdenza), ma finora le due Commissioni competenti non hanno trovato una proposta di legge alla quale obbligatoriamente agganciare l’esame della petizione. Pertanto, coloro che vanno in pensione nel corrente anno 2021, per effetto della decorrenza errata (stabilita dai due Alti dirigenti) dell’adeguamento dei nuovi coefficienti di trasformazione, più bassi per effetto del calo della media del PIL relativa al precedente quinquennio, hanno subìto e subiranno per sempre un taglio dell’assegno pensionistico, proporzionale all’ammontare dello stesso.

Tale petizione si conclude con le seguenti richieste.

Chiedo (i) che i due Alti Dirigenti – il Ragioniere Generale Mazzotta e la Direttrice Generale Ferrari - diano conto delle loro evidenti errate interpretazioni, perché essi sono del tutto autonomi, per deliberazione legislativa (Riforma delle pensioni Sacconi), nell’emanazione dei decreti direttoriali, ma non nell’interpretazione delle norme; (ii) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spieghi la sua (apparente) inerzia dopo la trasmissione dell’esposto del Quirinale; e, soprattutto, (iii) che la competente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati / del Senato della Repubblica (i cui Membri sono già stati da me informati più volte della questione), dia un’interpretazione autentica delle norme violate, vincolante per il Ragioniere Generale dello Stato e la Direttrice Generale Previdenza, prima possibile per evitarne la non corretta applicazione dal 1° gennaio 2021, sanando le posizioni di coloro per i quali la citata errata interpretazione è stata già applicata, limitatamente all'aggiornamento dei coefficienti, nonché, in futuro, per l'aggiornamento dell'età di pensionamento alla speranza di vita.

Sollecitiamo l'esame rapido della suddetta petizione al fine di eliminare una evidente ingiustizia a danno dei nuovi pensionati dall'1.1.2021.

Distinti saluti,

_________________________

[1] Lettera al Ragioniere Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche https://vincesko.blogspot.com/2018/03/lettera-al-ragioniere-generale-dello.html 

Lettera n. 2 alla Ragioneria Generale dello Stato sulle sue errate interpretazioni di norme pensionistiche https://vincesko.blogspot.com/2018/10/lettera-n-2-alla-ragioneria-generale.html

[2] Lettera n. 3 al Ragioniere Generale dello Stato e alla Direttrice Generale Previdenza sulla loro errata interpretazione della norma che adegua l’età di pensionamento alla speranza di vita https://vincesko.blogspot.com/2019/11/lettera-n-3-al-ragioniere-generale.html 

[3] Lettera n. 2 all’Ufficio Affari Giuridici del Quirinale sull’errata interpretazione di RGS e DG Previdenza di norme delle Riforme Fornero e Sacconi: comunicazione dell’esito negativo https://vincesko.blogspot.com/2020/02/lettera-n-2-allufficio-affari-giuridici.html 

[4] Petizione al Parlamento sulle errate interpretazioni di norme pensionistiche del Ragioniere Generale dello Stato e della Direttrice Generale Previdenza https://vincesko.blogspot.com/2020/06/petizione-al-parlamento-sulle-errate.html 

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