Anche io so farti compagnia www​.​madeinbunny​.​org

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Lanciata
9 settembre 2017
Vittoria
Questa petizione ha creato un cambiamento con 22.803 sostenitori!

Perché questa petizione è importante

Lanciata da Fabio Marcone

Anche io so farti compagnia: Per lottare contro l’abbandono dei conigli, istituire un’anagrafe cunicula obbligatoria con microchippatura, punire più severamente chi abbandona gli animali e per considerarli membri della famiglia

Destinatario: Al Governo della Repubblica Italiana, Al Ministro della Salute, Agli Assessorati Salute Regionali e Ai Presidenti Delle Province Autonome Di Trento E Bolzano, al Parlamento Europeo

PETIZIONE “ANCHE IO SO FARTI  COMPAGNIA” 

Necessita di una nuova considerazione per il coniglio da compagnia (A cura del dott. Alessandro Melillo)

Negli ultimi due decenni abbiamo assistito ad una importante affermazione del coniglio come animale domestico, con qualche anno di ritardo rispetto ad altri Paesi Europei o agli USA dove il coniglio “da compagnia” era una realtà comune già dagli anni Novanta.

Attualmente il coniglio in Italia costituisce il terzo animale da compagnia, dopo il cane ed il gatto: tuttavia è difficile stimare con sufficiente precisione il numero di questi animali nelle case degli italiani, data la facilissima reperibilità, l’assenza o quasi di allevatori professionisti al di fuori dell’ambiente prettamente zootecnico e quindi di registrazioni, la scarsa dipendenza di questa specie dall’alimento industriale (con conseguente difficoltà di affidarsi a statistiche di vendita di petfood come per i carnivori domestici) e non ultima la curiosa anomalia legislativa per cui un animale diffusissimo come pet è tuttora considerato legalmente solo un animale da carne e da pelliccia.

In realtà la diffusione del coniglio come animale da compagnia poggia su solide motivazioni che rendono questa specie singolarmente adatta al ruolo di pet:

- piccole dimensioni che trovano posto anche in piccoli appartamenti nel rispetto del benessere animale;

- aspetto accattivante, assenza di vocalizzazioni od odori offensivi per familiari e vicinato purché vengano rispettate le norme basilari di cura e igiene;

- sostanziale innocuità per uomo ed atri animali, sia dal punto di vista delle capacità di offesa che da quello sanitario come serbatoio di zoonosi;

- origine domestica, per cui l’approvvigionamento non pesa in alcun modo su popolazioni naturali;

- relativa semplicità di gestione, potendosi nutrire in maniera soddisfacente con alimenti facilmente reperibili sul mercato sia ad uso zootecnico/veterinario che umano;

- natura sociale e socievole, per cui è portato a stabilire relazioni sia con le persone che con altri animali presenti in casa, naturalmente nel rispetto delle sue specificità fisiologiche ed etologiche;

Conseguenza di ciò è stata una veloce diffusione del coniglio come pet e, parallelamente, di un variegato marketing di alimenti ed accessori utili al suo mantenimento, nonché un aumento delle conoscenze scientifiche e mediche riguardanti questa specie, fino ad ora conosciuta soltanto dal punto di vista zootecnico o come animale da laboratorio e, quindi, oggetto di cure e soggetta a patologie radicalmente differenti.

Al giorno d’oggi un gran numero di conigli ospitati nelle case italiane come pet viene routinariamente visitato, sottoposto a controllo di parassitosi interne ed esterne, vaccinato contro le malattie infettive specifiche, sterilizzato in via preventiva (fondamentale soprattutto per le femmine, causa elevata incidenza di patologie uterine) e sottoposto a protocolli terapeutici anche impegnativi in caso di necessità; parallelamente crescente è l’attenzione alla corretta nutrizione e al benessere emozionale e comportamentale di questi animali, con la diffusione di tecniche di educazione e socializzazione tese a massimizzare le probabilità di inserire il coniglio, animale sociale, in una rete funzionale di relazioni intra ed interspecifiche.

Ciononostante, la situazione del coniglio da compagnia in Italia presenta pure alcune criticità. Radice comune di esse è probabilmente la facilissima reperibilità dell’animale e la convinzione, ancora presente seppure in calo, che si tratti di un animale di più facile gestione e richiedente un minor impegno rispetto ad un cane o ad un gatto. E sebbene ciò sia senz’altro vero da alcuni punti di vista – non necessità di passeggiate igieniche, ad esempio, oppure facilità di trasporto, o minori spese di alimentazione – non è purtroppo vero in assoluto, se si vuole tenere questo animale rispettandone le esigenze fisiche ed etologiche e quindi il benessere. Sicuramente le sue esigenze non sono così ridotte da poter essere soddisfatte da un bambino in età prescolare o scolare in autonomia, mentre spesso i conigli vengono propagandati come animali “ideali per bambini”.

Conseguenza di questa diffusione, di questa esageratamente facile reperibilità attraverso pet shop, mercati, fiere, privati, allevamenti ed altre fonti, e di queste errate aspettative, è che purtroppo anche il coniglio subisce il fenomeno dell’abbandono. La dieta erbivora e la veloce riproduzione, poi, favoriscono lo stabilirsi di popolazioni ferali dovunque ci sia un minimo di vegetazione o di accesso a risorse alimentari, nonostante la mortalità nelle prime fasi dell’adattamento sia elevatissima.

Meritoria è l’opera di associazioni di volontari appassionati di questi animali che da anni colmano un vuoto legislativo, facendosi carico del recupero, della cura e della ricollocazione di centinaia (migliaia) di animali l’anno, nonché della diffusione di una corretta cultura del coniglio pet, informando i potenziali acquirenti e i neo proprietari su corretta alimentazione e gestione, come pure sulle esigenze sanitarie e comportamentali. Il fenomeno è però destinato ad aumentare e si rende necessario un approccio più organico e di più ampio respiro per tutelare sia il benessere di questi animali che l’igiene del territorio e la salute pubblica, potenzialmente minacciati dallo stabilirsi di colonie ferali.

A questo scopo riteniamo che il primo passo sia il riconoscimento per il coniglio, come già fatto per il cavallo, di un doppio status: animale destinato alla produzione di alimenti (DPA) versus animale da compagnia, non destinato alla macellazione (non DPA). I soggetti non destinati alla macellazione potranno così aspirare allo status ufficiale di pet, potendo usufruire delle seguenti tutele: riconoscimento nell'ordinamento giuridico come “animale d'affezione”, controllo delle nascite e tutela da parte del Sindaco per tutto ciò che concerne il benessere psicofisico dei conigli randagi, sanzioni in caso d'abbandono o maltrattamento, incentivazione delle adozioni e istituzione di corsi di formazione per insegnare la corretta gestione del coniglio da compagnia.

Condizione indispensabile a questa nuova condizione dovrà essere l’identificazione obbligatoria dei singoli soggetti tramite microchip sottocutaneo e di conseguenza l'istituzione di un'anagrafe nazionale.

Richiesta modifica della legge 281/91 – A cura di Serena Dentici (Vice Presidente MADE in BUNNY O.d.V.)

Chiediamo dunque ufficialmente la modifica del testo della Legge 14 agosto 1991, n.281 con l'inserimento dei seguenti paragrafi:

ART 2. TRATTAMENTO DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Si inserisce il seguente comma:

13. Si riconosce il coniglio come “animale d'affezione” (NON DPA).

a) I detentori, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di provvedere al loro benessere psicofisico mediante il rispetto delle regole igieniche, di corretta cura ed alimentazione, tenendo conto delle caratteristiche etologiche proprie dell'animale.

b) Si istituisce un'anagrafe nazionale del coniglio, in cui verranno inseriti il numero del microchip sottocutaneo ed i dati anagrafici del proprietario.

c)È fatto divieto a chiunque di abbandonare i conigli che abbiano acquisito abitudini domestiche e/o che siano nati in cattività.

d) È fatto divieto a chiunque di maltrattare i conigli che vivono in libertà e nei parchi. Viene considerato maltrattamento anche la somministrazione di cibo non adatto alla specie.

e) I conigli che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

f) Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di conigli che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

g) L'eutanasia è prevista solo per gravi ed incurabili comprovati casi di malattia.

h) In caso di detenzione a scopi commerciali (allevamenti, negozi, fiere e simili), deve essere cura del detentore fornire all'acquirente la documentazione comprovante l'avvenuto inserimento del microchip e la regolarità dei controlli sanitari e delle vaccinazioni. Gli animali non dovranno essere direttamente esposti al pubblico o inseriti in vetrine o teche, ma dovranno avere possibilità di rifugiarsi in un adeguato riparo ed avere spazio sufficiente a svolgere le normali attività proprie della specie. Sarà dovere dall'Autorità Comunale, coadiuvata dalle forze dell'ordine e dall'Autorità sanitaria competente per territorio, far rispettare tale obbligo.

ART 3. COMPETENZE DELLE REGIONI

Si sostituisce il comma 1 con il seguente comma:

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina e cunicola presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane e del coniglio, da inocularsi tramite microchip sottocutaneo.

ART.4 COMPETENZE DEI COMUNI

Si modifica il comma 2 con il seguente comma:

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2. Il Sindaco rappresenta la massima autorità sul territorio Comunale addetta alla tutela del benessere animale, per cui le spese di mantenimento, sterilizzazione, di microchippatura e per cure urgenti in caso di malattie e/o incidenti degli animali randagi presenti sul suo territorio, si intendono a carico del Comune. I Comuni, di concerto con le Associazioni Protezionistiche, dovranno incentivare le adozioni e formare ed informare i cittadini mediante programmi volti ad insegnare la corretta gestione degli animali ed a disincentivare gli abbandoni.

ART.5 SANZIONI

Si sostituiscono i commi  da 1 a 4 con i seguenti commi:

1. Chiunque abbandoni cani, gatti, conigli o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila.

2. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 13 b) dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro cinquecento. Se l'animale per cui si è omesso l'inserimento del microchip è destinato alla vendita, la sanzione si raddoppia.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3 o il coniglio all'anagrafe di cui al comma 13 b) dell'articolo 2, ometta di far inserire il microchip, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro trecento.

4. Chiunque faccia commercio di cani, gatti e conigli al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinque mila a euro dieci mila.

 

Conclusioni – A cura di Fabio Marcone

Uno strumento normativo efficace, reso tale da un impegno massivo degli organi di controllo, significa ridurre il fenomeno del randagismo.

Fenomeno affrontato al momento da tante associazioni di volontari, che necessitano di strumenti tecnici di supporto (quadro normativo adeguato), spazi idonei per gestire le colonie abbandonate e sostegno economico.

Vittoria

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