Legge Tutela Diritti di Aderenti e Fuoriusciti da Enti e Associazioni Religiose e Non
Legge Tutela Diritti di Aderenti e Fuoriusciti da Enti e Associazioni Religiose e Non
Perché questa petizione è importante
Proposito del Progetto Legge
Questo progetto legge ha lo scopo di colmare un vuoto legislativo ed è indirizzato a tutti quei soggetti affiliati o fuoriusciti da organizzazioni, associazioni, enti giuridici (religiosi e non), ai quali siano stati violati diritti umani sanciti dalla costituzione; con particolare attenzione alla tutela dei minori e portatori di disabilità.
Questo progetto legge è altresì rivolto alle organizzazioni, associazioni ed enti presenti sul nostro territorio nazionale (molti dei quali aventi sede centrale all'estero), che all'interno dei loro statuti, pubblicazioni editoriali, video, file audio, ecc.., promuovono, inducono o obbligano in maniera esplicita o implicita gli aderenti a comportamenti in contrasto con la costituzione; creando al contempo lesioni in ambito sociale, familiare e lavorativo, tramite l'attuazione di una sistematica messa al bando pubblica, con comportamenti di isolamento sociale da parte degli affiliati verso chiunque esca dall'ente, compresa la libera scelta di non conformarsi più allo statuto o alle credenze dell'associazione religiosa.
Lo scopo primario è altresì quello di evitare o limitare al minimo danni biologici e morali che hanno spesso conseguenza in profondi stati di depressione, fino ad arrivare a casi di suicidio a motivo di queste pesanti restrizioni, vessazioni dottrinali e regolamenti interni migliorando la risposta della giustizia italiana verso queste ingiustizie.
Da anni in tutto il mondo si riportano casi di famiglie divise: genitori che evitano qualsiasi contatto con figli e viceversa, per il semplice motivo di essere stati esplulsi o di essere usciti dall’ente di propria iniziativa.
Si riportano casi nei quali, in alcune organizzazioni religiose, è "vietato" l'utilizzo delle trasfusioni di sangue; divieto che comporterebbe le immediate dimissioni per decadenza dei requisiti dell'associato. Questo divieto viene difficilmente identificato perché vi è un accurato utilizzo della semantica e sofismi giuridici tali da eludere la normativa vigente, che ha come cardine l'articolo 32 della Costituzione: il diritto di autodeterminazione ai trattamenti sanitari. Nel migliore dei casi l'espulsione può non avvenire, ma è doveroso da parte del legislatore normare tale influenza da parte di questi enti e associazioni, salvaguardando questo principio fondamentale inviolabile.
Vi è anche un "divieto" al diritto di voto con induzione a non partecipare alla vita politica del paese, referendum compresi; questo aspetto è già normato dal codice penale, ma andrà opportunamente modificato per adattarlo ad altre esigenze specifiche.
Progetto Legge
Libro II, Titolo XII, Sezione III
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE
Art. 613 bis Induzione all’isolamento sociale o affettivo. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, all'interno di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti giudiridici o morali, potendo disporre di un potere decisionale o gestionale nell’ambito del gruppo sociale, religioso o politico, esclude, emargina, attraverso forme di coazione sociale, anche con il mezzo della stampa o della propaganda, un avversario o chiunque abbia violato le regole del gruppo stesso, dell'associazione, della fondazione, ovvero chiunque si sia dimesso dal medesimo, inducendo l'isolamento sociale dello stesso rispetto agli associati, con conseguente interruzione di qualsivoglia rapporto sociale o affettivo e cagionamento di stati d'ansia, turbamenti e gravi alterazioni delle proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso a danno di un minore, di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e se l'istigazione all'isolamento sociale è operato dal coniuge, da un ascendente o discendente, da un affine in linea retta, da un adottato o dall'adottante ovvero da un fratello o da una sorella.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Decisori
- Parlamento ItalianoMinistero della Giustizia