“RIPARTIREMO CON LO SPORT” INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE ASD E DEL PICCOLO COMMERCIO

“RIPARTIREMO CON LO SPORT” INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE ASD E DEL PICCOLO COMMERCIO

Lanciata
22 marzo 2020
Petizione diretta a
Daniele Franco (Ministro dell'Economia e delle Finanze) e 7 altri/altre
Firme: 2.088Prossimo obiettivo: 2.500
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Diego Del Regno

Il proponente ed i firmatari della presente petizione, a tutela e nell’interesse delle associazioni sportive dilettantistiche che non perseguono scopo di lucro e svolgono le proprie attività in locali di proprietà privata, inoltrano la presente proposta, eccependo ed evidenziando  i punti dolenti del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Con riferimento a quanto contenuto nel testo del decreto, emanato dal Presidente della Repubblica, si richiamano le presenti doglianze ponendo la dovuta critica per la successiva valutazione di modificazione.

 

Disposizione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 da Modificare ed Integrare

Art. 95 – Sospensione versamenti e canoni per il settore sportivo.

La possibilità di sospendere dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le ASD e per le Società Sportive, sia professionistiche, sia dilettantistiche, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, nonché al comma 2, la possibilità di versare i predetti canoni senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, lede il principio di eguaglianza sostanziale consacrato dall’art. 3 della Costituzione. Si prevede, difatti, la sola sospensione di affitti e canoni di locazione relativi all’affidamento alle associazioni sportive di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cd. “Codice del Terzo settore”.

Nessuna sospensione è stata, viceversa, predisposta nelle ipotesi in cui le ASD abbiano sottoscritto un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale con un soggetto privato, in quanto tale, disciplinato dalle norme del codice civile e dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.

Dall’imposta chiusura temporanea delle attività ne consegue, inevitabilmente, l’oggettiva difficoltà per le medesime di far fronte a tutte le spese collegate alla gestione dell’attività, prima tra tutte, l’adempimento del pagamento del canone di locazione, nonché bollette, condominio, assicurazione dei soci, ecc.

La mancata previsione di una tutela per le realtà associative svolte in locali privati si risolve in una inaccettabile disparità di trattamento rispetto alle attività sportive-dilettantistiche svolte in impianti di proprietà pubblica e ne mette fortemente a repentaglio il futuro posto che, anch'esse, quali formazioni sociali ex art. 2 Cost., “investono” su un concetto fondamentale, quello della solidarietà, ponte tra società e individuo capace di aggregare, unire le persone in progetti condivisi, tanto da contrassegnare l’identità di un territorio o di una comunità.

In questo momento di grande insicurezza economica, le ASD si devono affidare unicamente al buon senso dei propri locatori, sperando, magari, nell’accoglimento di una proposta di sospensione del contratto di locazione, almeno sino al giugno 2020.

Dal punto di vista normativo, difatti, il codice civile all’art. 1256, prevede l’estinzione dell’obbligazione quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, da cui consegue, per i contratti a prestazioni corrispettive, il rimedio previsto dall’art. 1463 c.c., ossia la risoluzione di diritto del contratto, anche se l’altra prestazione è ancora possibile.

Orbene, è di tutta evidenza che le ASD hanno un forte interesse a mantenere in vita il contratto di locazione, seppur nel senso di “congelarlo” momentaneamente e, almeno fino a quando, l’emergenza sarà rientrata e il legislatore consentirà la riapertura, in modo da riprendere immediatamente le attività associative.

La speranza delle ASD non può riposare unicamente sulla bontà “precaria” del singolo locatore che pure, dal canto suo, deve far i conti con le spese che gravano sull’immobile locato, seppur al momento non utilizzato, circostanza questa che lo distoglie evidentemente dal sottoscrivere la sospensione.

Illuminate in tal senso, è stato il chiarimento della Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza 24 aprile 2009, n. 9816 ha statuito che “L’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli articoli 1256 e 1463 c.c. può dipendere anche da causa non imputabile al debitore e può essere fatta valere da ciascuna delle parti, ogni qual volta il sinallagma risulta alterato per effetto dell’evento sopravvenuto.
Se, inoltre, l’impossibilità sopravvenuta è temporanea non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma è giustificata la SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE, IN VIA DI AUTOTUTELA”.

Tanto premesso, i sottoscrittori della presente petizione

CHIEDONO

- un’ampia e approfondita discussione parlamentare in ordine a tutto quanto sopra esposto, al fine di rimuovere ogni situazione di privilegio che offenda la pari dignità delle associazioni dilettantistiche garantendo loro la fruizione delle medesime opportunità di ordine economico e sociale;

- nell'immediato, l’adozione dei necessari provvedimenti affinché si giunga non già alla sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione di immobili privati ad uso commerciale, bensì la sospensione dei più generali effetti contrattuali, senza dover giungere ad una risoluzione o alla tutela giurisdizionale;

- che vadano anche ridotti gli oneri a carico del locatore il quale non ricevendo canoni di locazione potrebbe beneficiare, a seguito di intervento normativo, di una decurtazione degli oneri imponibili (Imu, Tasi, Irpef, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Imposta di registro annuale) in dodicesimi, ovvero della misura pari al periodo di sospensione; la locazione, in tal modo, non gli renderà guadagno ma neppure costi, per il periodo di sospensione;

- l’adozione di generali misure agevolative, anche nel senso di riduzione del carico delle spese che sia il locatore, sia il conduttore, sono normalmente gravati dal pagare.

 

     Il Proponente

Avv. Diego Del Regno

 

 

 

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