Mobilità interprovinciale straordinaria

Mobilità interprovinciale straordinaria

Lanciata
21 ottobre 2020
Petizione diretta a
Elena Bonetti (Ministro della Famiglia e delle Pari opportunità) e 7 altri/altre
Firme: 901Prossimo obiettivo: 1.000
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Luana Scalia

OGGETTO: Il Coordinamento Docenti Immobilizzati chiede un ordine meritocratico e trasparente delle procedure di trasferimento prevedendo la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nelle procedure volontarie interprovinciali secondo un ordine prescritto dal Testo Unico, art. 470, comma 1, D. Lgs. n. 297/94, in deroga ad ogni vincolo di permanenza territoriale (deroga alla L. 159/2019 art. 1 comma 17-octs e all’art.2 comma 2 del CNNI 2019-2022) e l'ampliamento dell’organico dell'autonomia tramite la deroga al comma 69 dell’art.1 Legge 107/2015.

Premessa:

•          Visto l’incremento del fenomeno dei docenti immessi oltre la propria provincia di residenza e/o che richiedono un trasferimento interprovinciale;

•          Visto l’urgenza causata dalla saturazione dei posti per effetto delle nuove procedure assunzionali: concorsi straordinari e call veloci che andrebbero a saturare tutti i posti negando la possibilità ai docenti già in ruolo di occupare prioritariamente quelle cattedre;

•          Visto che le nuove procedure di immissione in ruolo produrranno una variazione delle aliquote disposte dal corrente contratto collettivo nazionale italiano;

•          Visto che nel momento storico in cui si sono prodotte assunzioni straordinarie si è provveduto a stipulare una mobilità straordinaria col comma 108 art.1 legge 107/2015;

•          Visto il decremento delle aliquote al 25% disposte dal cnni per la mobilità interprovinciale per l’a.s.2021/2022;

•          Visti gli scarni organici deputati alla mobilità territoriale, specie sul sostegno;

 

Il Coordinamento Docenti Immobilizzati

CHIEDE

1.         L’ESPLETAMENTO DI UNA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE SU TUTTI I POSTI VACANTI DISPONIBILI  CONFORME AL TESTO UNICO E IN DEROGA AD OGNI VINCOLO DI PERMANENZA TERRITORIALE:

Sulla base delle svariate sentenze e ordinanze, tra cui la n 3722/2019 e ribadita dal Consiglio di Stato, che sanciscono il principio dell’articolo 470 comma 1 del d.lgs. 297 del 1994 che riconoscono la priorità del trasferimento di coloro i quali siano già in ruolo rispetto a chi si vede assegnato la sede di nuova nomina: il Coordinamento dei Docenti Immobilizzati chiede l'attuazione della stessa. A ribadire quanto descritto dal d.lgs. 297 del 1994 l’art. 30 comma 1 del decreto 165/2001 in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego e il comma 2 bis dello stesso articolo per la mobilità obbligatoria, ponendo alla mobilità territoriale il valore di procedura necessariamente prodromica all’espletamento delle procedure di reclutamento ovvero l’espletamento della mobilità è un’azione che precede l’insorgere del reale fabbisogno assunzionale sul territorio nazionale.

La precedenza della mobilità sul 100% dei posti è già attualmente prevista per le procedure di trasferimento provinciale e la ricollocazione dei docenti per le classi di concorso in esubero nazionale avvalendosi nel CNNI del triennio 2019-2022 del comparto scuola dell’articolo 30 comma 2 bis e dei successivi articoli 34 e 34 bis del decreto sopracitato escludendo quindi solo la mobilità volontaria interprovinciale.

Si ritiene opportuno, infine, attuare una mobilità interprovinciale in deroga ad ogni vincolo di permanenza territoriale ovvero in deroga al’art.2 comma 2 del CCNI 2019-2022, in relazione al vincolo triennale nella nuova scuola di titolarità assegnata con la mobilità volontaria e in deroga alla L.159/2019 art. 1 comma 17-octs in merito al vincolo quinquennale per i neo immessi in ruolo.

 

2.         L’AMPLIAMENTO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA:

Risulta necessario, ai fini di un efficace snellimento delle richieste, l'ampliamento dell’organico dell'autonomia definendolo di diritto stabile tramite la deroga al comma 69 dell’art.1 Legge 107/2015: Il comma 69 art. 1 della L.107/2015 impedisce l’aumento dell’Organico dell’Autonomia, rispetto al numero definito nel 2015.

La norma, però, non tiene conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni in termini di aumenti di organico, che confluiscono annualmente nell’ex Organico di Fatto rallentando ulteriormente i trasferimenti interprovinciali, specie sulle cattedre di sostegno, con notevoli disagi agli alunni non garantendo loro la continuità didattica espressa per norma. Pertanto per far fronte ad aumenti di organico sopravvenuti nei vari istituti, si ricorre ad altro personale, il cui numero viene definito annualmente dal MIUR in concerto col MEF; suddetti posti non possono andare né alla mobilità né alle immissioni in ruolo istituendo, così, un massivo ricorso alle cattedre annuali definite nelle assegnazioni provvisorie per il personale assunto a tempo indeterminato che non determinano stabilità professionale e continuità agli alunni.

Il comma 69, nella sua definizione, non tiene conto né delle leggi precedenti né della situazione attuale in quanto non apporta vantaggio alcuno all’apporto numerico dell’organico dell’autonomia ma determina un blocco con relative perdite annuali per cessazioni non sopravvenute. Gli organici sono cambiati e molti posti coperti dall’assegnazione provvisoria sono in realtà, oggi, posti vacanti e disponibili stabili nel tempo. Lo dimostra il fatto che le cattedre delle assegnazioni provvisorie non solo sono sempre le stesse, anche se assegnati a docenti diversi, ma tendono ad aumentare nel tempo ovvero posti relegati ad un organico adeguato alle situazioni di fatto che tendenzialmente crescono anno dopo anno non creando aumenti nell’ex organico di diritto definito dell’autonomia. La soluzione risiede nell’introduzione di una percentuale della trasformazione dell’organico annuale in organico autorizzato prioritariamente per le procedure di mobilità. Stabilire un aumento periodico dell’organico dell’autonomia e una ridistribuzione del personale già assunto a tempo indeterminato non potrebbe che incrementare i trasferimenti territoriali e le assunzioni nel tempo senza dar luogo a disagio alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze annuali.

3.         IL CONTROLLO DELL’ECCESSIVO NUMERO DI PRECEDENZE NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI:

Dai dati raccolti emerge che in determinate province di Italia  i trasferimenti interprovinciali sono ad appannaggio dei possessori di precedenze, come previsto dal ccni, riportiamo il caso di Caserta che è dal 2012  che nella scuola primaria non si ottiene il trasferimento interprovinciale se non usufruendo di benefici delle precedenze (con una parentesi nel solo anno 2016, quando venne istituito per la scuola primaria il potenziamento e una mobilità interprovinciale straordinaria come descritta nel primo punto). Questo dato è aumentato in maniera allarmante investendo anche altri ordini di scuola (infanzia, diverse classi di concorso della secondaria di II Grado). Pur non volendo entrare nel merito delle precedenze, è opportuno far notare che la voce “cure continuative” per “gravi patologie” non è ben definita e permette la libera interpretazione di tali patologie. Si rende necessario che venga stabilita una percentuale da destinare a chi non è in possesso di precedenze ovvero una soglia entro la quale potersi avvalere della precedenza in possesso esattamente come avviene nei procedimenti di reclutamento del personale docente. Che tutto ciò sia reso a livello normativo in modo chiaro ed inequivocabile anche su cosa si intende per cure continuative per gravi patologie. Anche i docenti non possessori di precedenze sono soggetti portatori di un diritto, il diritto al trasferimento alienato dall’incidenza cronica del suo utilizzo sulla totalità delle disponibilità in alcune aree geografiche. Poiché questa situazione si protrae, e aumenta esponenzialmente, da quasi un decennio, pur nel rispetto delle reali problematiche di salute dei colleghi, si chiede di destinare una percentuale ai chi non ha precedenze, per garantire la meritocrazia negata che sottende una comunità educante. La situazione attuale, proprio per il numero elevato di uso di precedenze, legittimamente pone dei dubbi sulla possibilità di abusi legati ad esse. Si chiedono quindi indagini capillari agli organi preposti al fine di verificare tali situazioni. Se, dopo tali verifiche, le precedenze dovessero risultare tutte veritiere, chiediamo l’intervento del Ministero della Salute per chiarire perché tali patologie investono solo questa categoria di lavoratori.

IN CONCLUSIONE LE NOSTRE RICHIESTE SI SINTETIZZANO NEL SEGUENTE PASSO:

Sulla base delle richiamate disposizioni è chiaro che la procedura di mobilità sia essa volontaria che obbligatoria vada esperita necessariamente su tutti i posti disponibili  e vacanti prima di bandire nuove procedure di reclutamento. Anzi, quest’ultime appaiono necessarie e giustificate proprio perché l’amministrazione che lamenta vacanze di personale in organico non è riuscita con la mobilità volontaria a sopperire al proprio fabbisogno. Unitamente all’introduzione di una maggiore trasparenza nelle procedure con controlli capillari sugli abusi delle precedenze e la stabilizzazione di una soglia entro la quale far valere tale diritto, l’incremento periodico dell'organico dell'autonomia tramite lo spostamento dei posti degli organici destinati alle procedure delle assegnazione annuali in un organico di diritto stabile per effetto della deroga del comma 69 art. 1 della Legge 107/2015, che si sommeranno ai posti vacanti da cessazione lavorativa, e per ultimo l’eliminazione dei vincoli di permanenza, siano questi i punti imprescindibili per un piano di rientro straordinario dei docenti fuori sede di residenza e che se assunto in forma stabile nel contratto collettivo triennale produrrà una situazione scorrevole per la mobilità e le assunzioni che avverranno entrambe sul 100% dei posti e non più su quote irrisorie.

Gli insegnanti di ruolo attendono da quasi 20 anni un cambiamento strutturale che dia un ordine meritocratico alle procedure nel mondo della scuola, garantendo maggior diritti a chi acquisisce un contratto a tempo indeterminato. In qualità di dipendenti statali non ci sentiamo tutelati nei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e dal Testo Unico dalle contrattazioni nazionali che ci riguardano come categoria lavorativa: riteniamo fondamentale che la mobilità, sia essa provinciale che interprovinciale, abbia un effetto prodromico alle assunzioni affinché sia garantito, per merito, ad ogni insegnante assunto a tempo indeterminato il diritto alla mobilità e quindi all’ottimizzazione della scelta della propria sede su tutti i posti vacanti e disponibili prima che si provveda ad occuparla dal personale di nuova nomina. Dopo aver svolto la sua “gavetta” da precario e poi in ruolo, ogni docente ha diritto di vedersi tutelare la propria libertà negli spostamenti territoriali al fine di poter abbinare responsabilmente la propria vita privata con quella lavorativa e quindi consegnare alla scuola un lavoro di qualità. Tra le file dei docenti immobilizzati, come vogliamo definirci per il senso di immobilizzazione percepito dall’abbattimento del 75% delle disponibilità disposte per la mobilità interprovinciale, ci sono insegnanti che attendono di avvalersi di questo diritto da oltre 15 anni, specie se si parla del personale assunto sul sostegno che si vede rifiutare la domanda a seguito anche dell’esiguo numero dei posti autorizzati nell’organico dell’autonomia, a fronte di migliaia di cattedre in deroga per le assegnazioni provvisorie che non danno né stabilità alla vita del docente, né continuità al progetto di vita offerto all’alunno, ledendo il diritto allo studio con la reiterazione delle assegnazioni annuali. Quindi nella primaria importanza di vedere tutelati i propri diritti in merito alla libertà di scelta della sede lavorativa e il diritto allo studio degli alunni, nel limite delle disponibilità oggettive dettate dalla ricognizione dei posti ritenuti liberi e vacanti ci rivolgiamo dunque a codesta istituzione, quale garante dei diritti al cittadino e al lavoratore per provvedimenti idonei all’oggetto e alle richieste formulate.

Ci sentiamo violati nel diritto che si dovrebbe dir acquisito con la stipula del contratto a tempo indeterminato: l’ottimizzazione della sede di titolarità tramite una forma di mobilità che risulti prodromica alle nuove nomine e immobilizzati sia dalla ricorrenza delle precedenze sia dalle cattedre stagnanti in un organico annuale che non restituisce il reale fabbisogno territoriale. Il Coordinamento Docenti Immobilizzati vorrebbe solo espresso un ordine meritocratico e trasparente delle procedure di trasferimento interprovinciale per il personale della scuola assunto a tempo indeterminato che garantisca continuità didattica e professionale.

Porgiamo Cordiali Saluti con la consapevolezza di ricevere un cortese riscontro.

Coordinamento Docenti Immobilizzati

 

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