Margherita di Savoia Plastic Free

Margherita di Savoia Plastic Free

Lanciata
21 marzo 2019
Petizione diretta a
Legambiente Margherita di Savoia e 2 altri/altre
Firme: 35Prossimo obiettivo: 50
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Legambiente Margherita di Savoia

Legambiente Margherita di Savoia in data 21 marzo 2019 ha protocollato ufficialmente al Comune di Margherita di Savoia una proposta di Ordinanza sindacale e/o Delibera di Consiglio Comunale in cui si chiede l’introduzione del divieto di utilizzo della plastica monouso e pertanto di dichiarare Margherita di Savoia Plastic Free.

- L’enorme quantità di rifiuti in plastica, di qualsiasi tipo, ha prodotto un tale impatto sull’ambiente (anche marino) da metterne a repentaglio l’equilibrio, tanto che in molti casi è stata dimostrata l’interferenza di tale materia nella “catena alimentare”;

- Gli effetti negativi della plastica e degli ftalati sulla salute umana sono, da anni, oggetto di studi di medici e scienziati con risultati sempre più allarmanti e tali studi rivelano che la plastica non biodegradabile o compostabile distrugge il nostro sistema endocrino ed abbia un ruolo significativo sull’insorgenza del cancro, infertilità e molto altre malattie;

- I sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché le stoviglie dello stato materiale impiegate in grande quantità producono gravi impatti ambientali sin dalla loro produzione ed in particolar modo in fase di smaltimento, soprattutto se illecito;

-          I comuni devono raggiungere obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti (organici e non) finalizzata al riciclaggio e al recupero di materia riducendone, in modo sensibile, la quantità da conferire in discarica e che, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di legge, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;

-          Il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia Europea per la plastica” che prevede (tra l’altro) entro il 2030 nel territorio dell’UE, la riduzione del consumo di oggetti in plastica monouso.

-          Il 19 dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno stabilito di avviare le procedure affinchè nell’ambito dell’intero territorio dell’unione si addivenga al taglio della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021.

-          Dal 1° Gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per igiene personale e dal gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengono microplastiche.

Sarà possibile: 

-          Attivare fin da subito ogni utile iniziativa finalizzata alla limitazione dell’uso e della commercializzazione su suolo pubblico di shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, di contenitori e di stoviglie monouso non biodegradabili e compostabili;

-          Ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva;

-          Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;

-          Diminuire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività;

-          Diminuire il ricorso a materiale prime non rinnovabili, favorendo l’utilizzo delle materie prime rinnovabili;

-          Utilizzare feste, sagre e manifestazioni pubbliche come veicolo per la promozione della cultura ambientale;

-          Informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadini verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l’ambiente;

-          Rendere le spiagge e la costa eco-sostenibili;

E pertanto con tale Ordinanza: 

-          Gli esercenti, le attività commerciali, le attività artigianali, turistico-ricettive, stabilimenti balneari, con o senza somministrazione di alimenti e bevanda, presenti sul territorio comunale, a decorre dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire ai clienti e agli avventori esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bastoncini mescolatori e contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale compostabile e biodegradabile conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiale di bioplastica di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali, oppure in materiale non monouso lavabile ( es. Ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc.);

-          I commercianti, le associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bastoncini mescolatori e contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale compostabile e biodegradabile conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;

-          Gli stabilimenti balneari potranno distribuire ai clienti e agli avventori, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bastoncini mescolatori e contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale compostabile e biodegradabile conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 oppure in materiale non monouso lavabile ( es. Ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc.);

-          Gli esercenti sul territorio, le attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive e stabilimenti balneari, e di somministrazione di alimenti e bevande a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non compostabile e biodegradabile conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995.

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione ammnistrativa da € 25 (venticinque/00) a € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D.L. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 3/2003; che i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di € 50 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 6 della Legge 689/1981; che qualora il trasgressore sia un operatore economico e incorra ripetutamente nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell’attività esercitata;

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Decisori

  • Legambiente Margherita di Savoia
  • Cittadini Margherita di Savoia
  • Comune di Margherita di Savoia