Professioni sanitarie nelle ARPA

Professioni sanitarie nelle ARPA

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19 dicembre 2020
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Lanciata da Luca Albertone

Professioni sanitare nelle ARPA - Emendamento 135.20 alla proposta di Legge C. 2790 – bis

Con riferimento all’emendamento di cui all’oggetto ed al parere rilasciato dall’ufficio legale del Ministero della Salute, si ritiene utile sottolineare alle SSLL, quanto segue.

La quasi totalità delle attività delle agenzie ambientali è finalizzata alla tutela della salute: il controllo dell’inquinamento atmosferico, delle acque potabili, superficiali e di balneazione, dell’inquinamento delle matrici ambientali nei siti contaminati, dei campi elettromagnetici, delle radiazioni ionizzanti, dell’inquinamento acustico, degli alimenti, dei cambiamenti climatici, delle bonifiche, degli insediamenti produttivi, hanno tutte una marcata ed evidente ricaduta sulla salute delle persone.

Molte delle prestazioni professionali in queste materie sono di competenza delle professioni sanitarie ex lege 11 gennaio 2018 n. 3, tra cui i professionisti biologi, chimici e fisici, i cui Ordini sono posti – coerentemente alla medesima legge – proprio sotto  la vigilanza del Ministero della Salute.

Sempre in coerenza con il riconoscimento della funzione svolta dalle ARPA in materia sanitaria, nei decreti sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è esplicitamente e obbligatoriamente prevista la collaborazione delle Agenzie nel raggiungimento delle prestazioni obiettivo; così come nel Piano Sanitario Nazionale si prevedono percorsi di integrazione e formazione in comune tra gli operatori del SSN e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA).

Per tutte le ragioni su esposte, le ARPA sono quindi correttamente finanziate con il Fondo Sanitario Nazionale e, al relativo personale, viene applicato il CCNL della Sanità, che prevede per queste figure professionali l’inquadramento esclusivamente in ruoli dirigenziali.

Nelle Agenzie ambientali, invece, a causa di una interpretazione erroneamente estensiva l’art. 50 comma 2 del CCNL 20.09.2001, molti dei professionisti afferenti agli ordini sopra indicati, sono inquadrati nel comparto non dirigenziale ed in particolare nel ruolo tecnico professionale, come collaboratore tecnico professionale-biologo o chimico, o fisico, in categoria D o Ds.

Tali figure, come più volte riconosciuto dalla giustizia amministrativa, non sono contemplate dall’ordinamento del lavoro e dalla contrattazione collettiva relativi al comparto, i quali prevedono esclusivamente il profilo professionale di dirigente.

La questione è stata appunto portata più volte all’attenzione del giudice amministrativo che ha reputato la posizione delle ARPA contraria alla legge ed alla contrattazione collettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. I., decisione 17 giugno 2019, n. 1735; T.A.R Basilicata n. 782/2019; T.A.R. Marche, 22 luglio 2020, n. 573).

Difficile poi giustificare l’esigenza di recuperare fondi per finanziare l’attuazione dei programmi di monitoraggio ex art. 11 del D.Lgs. 190/2010 (Marine Strategy), attività che ha finanziamenti comunitari ed è svolta peraltro dalle sole Agenzie Ambientali costiere.

Probabilmente l’associazione privata (ASSOARPA), che verosimilmente avrà contribuito a sollecitare l’emendamento in oggetto, non comprende che, continuare a scavare, come fa da anni, il divario tra il sistema sanitario (salute) e quello ambientale (ambiente) disconoscendo il fine ultimo e unitario dei due sistemi non genera altro che nocumento e spreco di energie al bene delle persone e dell’ambiente.

Tutto ciò si contrappone poi a quanto si verifica nell’ordinaria attività delle Agenzie Ambientali che collaborano strettamente con le aziende sanitarie (alimenti, fitosanitari, acque potabili e minerali) e gli ospedali (acque di emodialisi). Non da ultimo in questo periodo di pandemia è stato riscoperto quanto sia stretto il nesso tra ambiente e salute, indagando ad esempio sulle acque di scarico alla ricerca della presenza del Coronavirus. Si rileva anche una disattenzione sull’esistenza e sul lavoro della rete di epidemiologia ambientale EPIAMBNET del Ministero della Salute che pure il SNPA ben conosce perché ne fanno parte diverse Agenzie Ambientali oltre ad aziende sanitarie, CNR, ISS ed ISPRA.

Cancellando la natura sanitaria delle professioni di biologo, chimico e fisico nell’ambito delle ARPA si stravolge la riforma contenuta nella legge n. 3/2018.

Questo continuo attacco alle professionalità maturate ed accresciute negli anni dal personale delle ARPA ha generato una sempre crescente insoddisfazione del personale al quale viene richiesta una prestazione di elevato livello specialistico, ma per la quale non viene riconosciuto il valore intrinseco in seno alla propria Agenzia, nel rispetto dell’applicazione delle leggi e norme contrattuali, ribadendo che l’esigenza di una compressione dei costi non può andare a scapito della competenza e della qualità dello svolgimento dei compiti istituzionali a tutela dell’ambiente e della salute umana.

 

L’anomalo inquadramento dei professionisti di cui sopra nelle ARPA, ha, infine, come conseguenze:

 

1.                Impedire di fatto la mobilità, o anche l’interscambio, presso enti dove si applica lo stesso contratto, quali per es. le ASL, AUSL, ASP, in quanto in questi ultimi enti le figure sopra indicate sono inquadrate esclusivamente nella dirigenza;

2.                Impedire a biologi, chimici e fisici il riconoscimento del servizio prestato in ARPA da collaboratore tecnico professionale come servizio utile in concorsi per dirigente sanitario nel SSN, ai sensi dei pertinenti articoli del Capo I Titolo III del DPR 483 del 10/12/1997.

 

Per tutto quanto sopra esposto, con la presente si chiede al Governo ed al Parlamento che vengano applicate a tutti i professionisti biologi, chimici e fisici delle ARPA/APPA le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste dal contratto di appartenenza,  ponendo in essere percorsi finalizzati all’eliminazione del sottoinquadramento, anche al fine di scongiurare in un prossimo futuro l’apertura di vertenze e/o ricorsi giudiziari da parte dei professionisti per vedere riconosciuti i propri diritti professionali.

  F.to I Biologi, Chimici e Fisici delle ARPA

 

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