PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO - Al Parlamento, al Dipartimento per le Pari Opportunità

PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME PARITARIO - Al Parlamento, al Dipartimento per le Pari Opportunità

Lanciata
8 maggio 2013
Petizione diretta a
Giuseppe Lumia (Senatore) e
PETIZIONE CHIUSA
Questa petizione aveva 1.956 sostenitori

Perché questa petizione è importante

Lanciata da Iole Natoli

EDUCARE AL RISPETTO DI GENERE FIN DALLA NASCITA

Il DOPPIO COGNOME PARITARIO gioca a vantaggio dell’educazione e della serenità della prole

Questa proposta è la prima di due progetti sul cognome dei figli, che si distinguono per un solo aspetto di fondo ma sono identici per altri principi di base. Entrambi costituiscono infatti una piattaforma unitaria fondata su:

_ perfetta eguaglianza dei diritti dei coniugi senza occultamento programmatico (presente sin qui in quasi tutte le proposte di legge parlamentari, tramite ordini alfabetici e sorteggi) del maggiore contributo alla nascita di un figlio sostenuto con gravidanza e parto dalla donna; 

_ eliminazione ragionata delle ridicole soluzioni bizantine del sorteggio o dell’ordine alfabetico dei cognomi (che peraltro porterebbe negli anni alla scomparsa di alcuni di essi), nonché delle perdite di tempo dell’Ufficiale di stato civile, non potendo più configurarsi alcun disaccordo da dover dirimere in sede di registrazione anagrafica in merito ai cognomi, con eccezione dei soli cognomi di figli adottivi;

_ ampia libertà per i figli di chiedere e ottenere da maggiorenni modifiche al proprio o ai propri cognomi senza motivazioni e consensi, purché riferite solo ai cognomi posseduti dai genitori all’atto della sua nascita.

Le differenze comparative tra le due proposte discendono dal prevedere il solo doppio cognome paritario oppure la scelta tra questo e un cognome unico concordato. Ciascuno dei due progetti presenta qualche vantaggio che è assente o ridotto nell’altro.

Starà al confronto parlamentare stabilire quale delle due formule appare concretamente più indicata per la popolazione italiana.

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Caratteristiche della PROPOSTA che prevede il SOLO doppio cognome per tutti

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VANTAGGI comparativi

1_ Il DOPPIO COGNOME PARITARIO veicola un messaggio di parità di genere che raggiunge senza eccezione alcuna le giovani generazioni, giocando a favore dell’educazione e della serenità della prole, anche per le ragioni di cui al punto 3.

2_ Il sistema elimina già in partenza ogni possibile disaccordo familiare tra i genitori.

3_ I figli sono stabilmente collegati a ciascun genitore e, in caso di diversi matrimoni o diverse convivenze di questi, sono sempre uniti da un cognome comune ai fratelli nati da eventuali altre unioni.

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COGNOME DEI FIGLI - 
PROPOSTA DI LEGGE SUL DOPPIO COGNOME PARITARIO 

 

Art. 1 (Soppressione articoli di legge) 

Gli Artt. 6, 143 bis, 262 e 299 del codice civile, nonché i commi 2º, 3º e 4º dell'art. 5 della legge 10.12.1970 n. 898 e successive modificazioni sono abrogati.

 

Art. 2  (Struttura del nome)

Nel nome si comprendono un prenome e due cognomi. Ogni persona ha diritto al nome che le è attribuito in applicazione delle leggi vigenti. 

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. 

È diritto della persona, ove lo voglia, chiedere e ottenere la modifica dei propri cognomi per applicazione dell’Art. 9 della legge istitutiva del doppio cognome paritario, secondo le modalità ivi indicate.

 

Art. 3 (Attribuzione del prenome) 

Il figlio assume alla nascita il prenome concordemente indicato dai suoi genitori, o attribuito dall’Ufficiale di Stato civile per sorteggio tra i due proposti dai genitori, ove questi non abbiano espresso una scelta concordata. 

Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore acquista il prenome da questi indicato all’atto del riconoscimento e non lo cambia in caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore. 

Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il prenome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale di Stato civile.

 

Art. 4 (Struttura dei cognomi per i figli nati nel matrimonio o riconosciuti contestualmente da entrambi i genitori) 

Il figlio assume alla nascita due cognomi, uno per genitore. Il genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede. Ove uno dei genitori sia stabilmente impossibilitato ad esprimere la sua preferenza, l'Ufficiale di stato civile provvederà ad assegnare al figlio il primo dei due cognomi posseduti da quel genitore.

Il cognome indicato dal genitore o assegnato dall'Ufficiale di stato civile ai sensi del precedente comma deve necessariamente coincidere con il cognome che sia già stato assunto da un figlio legalmente riconosciuto, nato da un matrimonio o al di fuori di esso.

In conseguenza del tempo in cui avviene la registrazione anagrafica, legato all’evento della nascita, l’ordine dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Si prevede pertanto il materno in prima posizione, salvo accordo diverso manifestato con dichiarazione congiunta resa all'Ufficiale di Stato civile dai genitori all'atto del matrimonio, o all'atto del riconoscimento del primo figlio se non coniugati. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia.

Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, il doppio cognome gli verrà attribuito per decisione dell'Ufficiale di Stato civile. 

 

Art. 5 (Ordine dei cognomi del figlio adottivo) 

Il figlio adottivo assume un cognome per ciascun genitore, in conformità ai commi 1º e 2º dell’articolo 4 ma non del 3º comma, che viene sostituito dal seguente.

L’ordine dei cognomi del figlio adottivo corrisponde a quello concordemente indicato da entrambi i genitori, o al risultato del sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile, ove i genitori non abbiano espresso una scelta o non abbiano raggiunto un accordo. La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia, che si tratti di figli adottivi o di figli biologici.

È fatto divieto ai genitori del figlio adottivo di attribuire un ordine dei cognomi differente da quello attribuito in precedenza a un loro figlio biologico.

 

Art. 6 (Cognomi del figlio riconosciuto INIZIALMENTE da un solo genitore)

Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e successivamente dall’altro è titolare dei diritti di cui agli artt. 1 e 2. Mantiene inoltre finché minorenne il cognome ricevuto alla nascita, salvo diverso accordo espresso da entrambi i genitori al giudice del tribunale dei minori. Tale diverso accordo non potrà esulare dalle norme previste dall’artt. 4 commi 1, 2 e 3.

Il figlio riconosciuto inizialmente da un solo genitore e successivamente dall’altro può avvalersi una volta maggiorenne delle norme previste all’art. 9, che regola la modifica del o dei cognomi.

 

Art. 7 (Cognomi del figlio che abbia un solo genitore biologico all’interno della coppia genitoriale) 

Il figlio che abbia un solo genitore biologico all’interno della coppia genitoriale che lo riconosce assume i cognomi di entrambi i genitori ove questi concordemente lo vogliano, secondo le stesse regole indicate per il figlio di genitori biologici e li mantiene, salvo sua richiesta di cambiamento alla maggiore età ai sensi dell’art. 9.

 

Art. 8 (Cognomi del figlio riconosciuto da un solo genitore) 

Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il o i cognomi del genitore che lo ha riconosciuto, ove questi ne possieda già due e non intenda avvalersi della possibilità di cui al comma seguente. 

Il genitore di un figlio non riconosciuto dall’altro genitore può, se lo vuole, indicare come secondo cognome del figlio uno dei cognomi di un proprio ascendente in linea maschile o femminile, purché diverso da ciascuno dei propri, individuandolo nell’ambito delle tre generazioni precedenti e non oltre e purché sia documentato all’anagrafe dallo storico di famiglia. 

Di questa possibilità, prevista nell’interesse del minore, il genitore deve venire reso edotto dall’Ufficiale di Stato civile all’atto della registrazione all’anagrafe.

Qualora il genitore indicasse invece come secondo cognome del figlio un cognome che non fosse di un proprio ascendente, l’Ufficiale di Stato civile non accoglierà la richiesta ma registrerà il figlio con il cognome o i cognomi del genitore che effettua il riconoscimento.

Il genitore potrà tuttavia inoltrare una richiesta di cambiamento del cognome del figlio agli uffici competenti in tempi successivi, secondo le disposizioni di legge correnti. Anche di tale possibilità l’Ufficiale di Stato civile è tenuto a informare il genitore all’atto della registrazione all’anagrafe.

 

Art. 9 (Modifica dei cognomi alla maggiore età del figlio)

Il figlio può alla maggiore età modificare il proprio nome, ai sensi dell’art. 2 comma 3, tramite l’inversione dei due cognomi che gli sono stati attribuiti dai genitori, o mediante la soppressione di uno di essi, o ancora tramite la sostituzione di uno o di entrambi i suoi cognomi con uno o con entrambi i cognomi posseduti dai genitori al tempo della sua nascita e che non gli siano stati attribuiti, per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui presentata all’Ufficio competente.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitabile dal figlio di genitori coniugati o che abbiano riconosciuto il figlio contestualmente o che abbiano effettuato il riconoscimento in tempi diversi. 
Lo stesso diritto è esercitabile dal figlio riconosciuto da un solo genitore, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 8 comma 1.

 

Art. 10 (Figli di italiani residenti all'estero)

Le norme espresse nella presente legge sono valevoli anche nei confronti dei figli di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge n. 470 del 27.10.1988 e degli aggiornamenti successivi.

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NOTA

1_ La seconda Petizione, contenente la Proposta per la SCELTA tra il doppio cognome e un cognome unico concordato, indirizzata alla Camera, è visibile invece all’indirizzo seguente: 
http://www.change.org/it/petizioni/nel-cognome-della-madre-e-o-del-padre-firma-la-petizione-al-parlamento

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© Iole Natoli

(nata a Palermo, residente a Milano)  

PETIZIONE CHIUSA

Questa petizione aveva 1.956 sostenitori

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Decisori

  • Giuseppe LumiaSenatore
  • Alberto AirolaSenatore
  • Gabriele AlbertiniSenatore
  • Lucio BaraniSenatore
  • Enrico BuemiSenatore