DEDUCIBILITA' AUTO PER PERITI ISCRITTI AL RUOLO PERITI ASSICURATIVI

DEDUCIBILITA' AUTO PER PERITI ISCRITTI AL RUOLO PERITI ASSICURATIVI

Lanciata
1 maggio 2023
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Inquadramento normativo del RNPA

Legge 166/92

L'Istituzione della figura professionale del Perito Assicurativo nasce con la Legge 17 febbraio 1992, n. 166 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48) legge che istituisce anche l'Albo si iscrizione al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi tenuto dall'ISVAP.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 156 (Attività peritale) 1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

Codice Ateco 66.21.00

CONSIDERAZIONI

Dalla lettura della legge che inquadra la figura del perito assicurativo e sulla base gli accordi contrattuali sottoposti dalle Compagnie di Assicurazione e sottoscritti dai Periti assicurativi risulta evidente che per svolgere la perizia sui veicoli è necessario l’accesso presso le abitazioni, le carrozzerie, le officine o presso il luogo dove è visibile il veicolo; è necessaria altresì la continua verifica cello stato di avanzamento dei lavori sui veicoli e la verifica dei ricambi sostituiti. Di fatto il lavoro del perito assicurativo, oltre a quello svolto presso l’ufficio per fissare gli appuntamenti e per la redazione dell’elaborato di stima dei danni, si svolge prevalentemente presso il luogo, officine, carrozzerie o altro, dove sono presenti i veicoli danneggiati. Normalmente le zone di competenza assegnate ai periti assicurativi sono le province di residenza ma spesso si allargano a zone di confine con altre province. 

Un perito in “attività normale” svolge circa 1000/1500 perizie all’anno, distribuite fra il capoluogo ed i comuni limitrofi a seconda dello sviluppo della rete di agenzie delle compagnie con le quali si collabora e percorre mediamente dai 30.000 ai 50.000 km annui con la conseguente elevata usura del veicolo che viene quasi totalmente utilizzato per l’attività lavorativa.

Le norme vigenti stabiliscono:

-           la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, disciplinata  dall’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA). Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell'IVA sostenuta congiuntamente all'acquisto dell'automobile. Questo limite vige in quanto c'è la presunzione che l'autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l'auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali. Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.

 

·         Che le  regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR). Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b), quindi quelli non esclusivamente strumentali, esiste un doppio limite di deducibilità: un limite di deducibilità percentuale 20% in generale e 80% per agenti e rappresentanti e un limite al valore fiscalmente riconosciuto. l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;

il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese  / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio; a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.
Quindi esiste da tempo l’eccezione costituita dalle autovetture aziendali utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, per cui le sopra citate disposizioni prevedono la piena detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi nella misura dell’80%. Il legislatore ha così inteso agevolare questa categoria di contribuenti, per il più stretto rapporto di strumentalità tra i beni in oggetto, le autovetture, e la loro attività caratteristica.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in passato per meglio delimitare l’ambito operativo della deroga de qua, ricomprendendovi, in effetti, altri soggetti. Infatti, come chiarito con la ris. 267 dell’11 novembre 1995, la figura del promotore finanziario è stata introdotta a seguito della riforma del settore operata dalla L. 1/1991, ma prima le medesime attività erano svolte dagli agenti di commercio, da cui, pertanto, deriva la figura del promotore finanziario. Per questa ragione di sostanziale uniformità tra tali soggetti, il citato documento di prassi del 1995 ha stabilito che il trattamento fiscale dei costi relativi agli autoveicoli dei promotori finanziari è lo stesso degli agenti di commercio. Alle medesime conclusioni è giunta l’Amministrazione finanziaria, con la circ. 48 del 10 febbraio 1998, in relazione agli agenti di assicurazione, i quali, pertanto, possono fruire della deducibilità dei costi all’80%.

Si ricorda che attualmente, per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario, occorre l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari, istituto dall’art. 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF, DL 24 febbraio 1998, n. 58), e la cui tenuta è affidata all’Organismo per la tenuta dell’Albo promotori finanziari (APF).

Per quanto riguarda, invece, quelli che la circ. del 1998 definisce “agenti di assicurazione”, anche in questo caso, la normativa di settore ha subito notevoli modifiche. In particolare, con il DLgs. 209/2005 è stato istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che prevede una suddivisione degli operatori in diversi gruppi, ognuno iscritto ad un’apposita sezione: agenti, broker, produttori diretti di imprese di assicurazione, banche, intermediari finanziari, Sim, Poste Italiane ed, infine, collaboratori degli intermediari che operano al di fuori dei locali di tali intermediari. Sebbene, a quanto consta, non esistano documenti di prassi in materia, si ritiene che possano beneficiare dell’equiparazione al trattamento fiscale dei costi degli autoveicoli degli agenti di commercio tutti i predetti soggetti.

 

Quindi. sintetizzando i passaggi normativi e di prassi sopra esposti. ad oggi l’attività del perito assicurativo e la normativa riferita ai “liberi professionisti” consentono di detrarre l’iva al 40% e di dedurre i costi al 20%. Tutto ciò nel caso dell’attività professionale di perito assicurativo causa una notevole diseguaglianza e sperequazione del trattamento fiscale rispetto ad altre figure professionali come gli agenti rappresentanti e gli agenti assicurativi (assimilati per tipologia di contratto ai primi, con circ. 48 del 10 febbraio 1998)

La figura del perito assicurativo è invece obbligata contrattualmente ed anche per ragioni di oggettiva valutazione professionale a recarsi presso i luoghi dove è presente il mezzo od il bene mobile o immobile incidentato e/o danneggiato. Considerato che l’ambito territoriale che contrattualmente è di competenza normalmente è minimo la provincia se non la regione o più regioni è di tutta evidenza che l’uso dell’auto è indispensabile ed assolutamente strumentale.

Tutto Ciò premesso, si chiede per ragioni di correttezza e giustizia tributaria, di regolare la figura del perito assicurativo in modo tale da avere il medesimo trattamento fiscale di altre figure professionali in ordine all’utilizzo, e quindi deduzione costo e detrazione iva, dell’autovettura

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