DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI – APPELLO AL BUON SENSO

DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI – APPELLO AL BUON SENSO

Lanciata
11 febbraio 2024
Firme: 304Prossimo obiettivo: 500
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Lanciata da Giuseppe Gubert

A fronte dell’interpretazione e declinazione operativa data dai vari soggetti coinvolti (Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministeri, Gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale, Centrali di committenza, ecc.) delle ultime novità in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, lancio una petizione affinché il legislatore intervenga per riportare ad equilibrio e proporzionalità il complesso di norme che disciplinano l’agire delle stazioni appaltanti in tale ambito.

Ciò in vera e concreta applicazione dei principi generali disciplinati dal libro I, titolo I del nuovo codice dei contratti pubblici ed in generale del principio del “buon senso”, sui seguenti due principali fronti e con le relative misure indicate:

1)    affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00:

a)    stabilire chiaramente che tali affidamenti, nel rispetto dei principi generali, possano essere disposti senza avvalersi di Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD);

b)   imporre all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l’implementazione di una piattaforma di rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG) che richieda solo le minime informazioni necessarie per “tracciare” l’affidamento e i relativi pagamenti (oggetto, settore, importo, contraente);

c)    stabilire che la richiesta del CIG possa essere effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), dal Responsabile per la fase di affidamento o da un loro delegato. In ogni caso stabilire che l’attività di mero inserimento dei dati possa essere effettuata da un utente istruttore lasciando al soggetto preposto solo la fase di approvazione, anche cumulativa, che attiva la richiesta dei CIG;

d)   limitare le esigenze di trasparenza e di trasmissione di informazioni ad ANAC alle sole informazioni già trasmesse in fase di rilascio del CIG eliminando quindi la necessità di compilare successive schede ed informazioni (date di inizio, fine, somme liquidate, ecc.);

e)    stabilire che il provvedimento di affidamento possa avere una forma eccezionalmente semplificata potendo anche coincidere con il contratto/ordinativo di lavori, servizi e forniture;

f)    salva diversa scelta della stazione appaltante, limitare l’attività di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale unicamente a quelli di immediato riscontro (regolarità contributiva, fallimento, liquidazione, casellario ANAC, ecc.). Ciò senza alcun onere dichiarativo in capo agli operatori economici.

2)   Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD):

g)   garantire alle stazioni la possibilità, in casi eccezionali, di derogare all’obbligo generale di utilizzo di tali piattaforme (impossibilità oggettive date, ad esempio, dal rifiuto/difficoltà di operatori economici stranieri di abilitarsi per procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara motivate da ragioni di natura tecnica/protezione di diritti di esclusiva). Per tali casi imporre all’ANAC l’implementazione di una piattaforma di rilascio del CIG senza l’utilizzo delle PAD o con loro utilizzo limitato però alla sola stazione appaltante;

h)   stabilire che le PAD debbano consentire al Punto ordinante, al RUP e al Responsabile per la fase di affidamento di delegare ai punti istruttori potenzialmente tutte le funzioni a loro attribuite lasciando quindi a tali soggetti la responsabilità della verifica della sussistenza dei necessari presupposti;

i)     imporre l’interoperabilità tra PAD soprattutto per l’abilitazione degli operatori economici in modo tale da evitare che essi siano costretti a ripetere, per ognuna, il procedimento di abilitazione. In alternativa ricondurre ad unità le PAD;

j)     imporre ai gestori delle PAD degli standard comuni di funzionamento e degli obblighi informativi agli utenti sui periodi di mancato funzionamento, con relativo apparato sanzionatorio;

k)   nell’ambito della definizione di tali standard comuni di funzionamento, vietare l’inserimento nelle PAD di richieste informative e documentali bloccanti non imposte dalla normativa di riferimento. Ciò nell’ottica di rendere concretamente maggiormente evidente la strumentalità delle PAD e dei suoi strumenti per evitare che surrettiziamente si introducano obblighi procedurali quando non previsti (come attualmente avviene nella costruzione degli strumenti dell’affidamento diretto e della richiesta di preventivi che vengono inutilmente e pericolosamente procedimentalizzati ricalcando le procedure di individuazione del contraente in senso stretto).

Giuseppe Gubert

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